Testo completo della notizia
Il Sindaco
VISTO l'art.I della Legge 21 marzo 1990 n.53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 1990, che prevede l'istituzione dell'Albo delle persone idonee all'Uffìcio di Presidente
di Seggio Elettorale presso la canvelleria di ciascuna Corte D'Appello e l'aggiornamento del predetto Albo, entro il mese di Ottobre di ogni anno;
VISTO che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nel predetto albo presentando apposita domanda al Sindaco, ai sensi dell'art. l della citata legge n. 53/1990;
INVITA
Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Uffìcio di Presidente di Seggio Elettorale, in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, a presentare domanda dal 01 al 31 ottobre 2026 presso questo Comune.
Si fa presente che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di istmzione secondaria di secondo grado.
Gli elettori interessati possono scaricare il modello di domanda sul sito istituzionale del Comune di Castel di Lucio o ritirarlo direttamente presso l'Uffìcio Elettorale del Comune.
La domanda può essere presentata brevi manu presso l'Uffìcio Protocollo del Comune o inviata
alla Pec protocollocasteldilucio@pec.it, rispettando, comunque, i termini di scadenza.
Si pone in evidenza che ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali (approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e dell'art.38 del testo Unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati (approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartamenti alle Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i canditati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L'iscrizione all'Albo ha carattere permanente, pertanto gli elettori i già iscritti nel detto albo non devono ripresentare nuova istanza di iscrizione.