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IL SINDACO ORDINA
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, con particolare riferimento al periodo 15 massio -31 ottobre è tassativamente vietato:
- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- La combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'intemo di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle nonne e dei regolamenti vigenti.
Persone
Sindaco Giordano Giuseppe Francesco
Ultima revisione: 11 settembre 2025