Referendum Popolare Confermativo del 22 e 23 Marzo 2026:Avviso "Propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda".

Referendum Popolare Confermativo del 22 e 23 Marzo 2026:Avviso "Propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda".

Data:

13 Febbraio 2026

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2 min

Testo completo della notizia

IL SINDACO
RENDE NOTO

CHE a partire dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì
20 febbraio 2026, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo
pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile;
CHE da venerdì 20 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 7, coinma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130,
possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
CHE l 'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si sottolinea, inoltre, che tale forma di propaganda elettorale è, comunque, subordinata alla
preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del
Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.
CHE nei 15 giorni antecedente la data di votazione, e quindi a partire da sabato 7 marzo e sino alla
chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di
sondassi demoscopici sull'esito delle consultazioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche
se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
CHE da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
CHE nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di
metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
L'attività degli Istituti demoscopici volta alla rilevazione degli orientamenti di voto, all'uscita dai seggi,
non è soggetta a particolari autorizzazioni. Tuttavia la rilevazione stessa deve avvenire a debita distanza
dagli edifìci sedi di seggi elettorale e non può interferire in alcun modo  con il regolare procedimento
delle operazioni di scrutinio. 
 

Persone

Sindaco Giordano Giuseppe Francesco

A cura di

Ufficio Elettorale

Documenti allegati

Parole chiave

Propaganda

Ultima revisione: 13 febbraio 2026