AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
ART. 9, LEGGE 30 APRILE 999. N. 20
IL SINDACO
Visto che ai sensi dell'art.I della Legge 8 marzo l 989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1
della Legge 30 aprile 1999, n.120 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, in
ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;
Rilevato che, ai fini dell'aggiomamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'Albo
Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici deve essere affisso un apposito manifesto;
INVITA
gli elettori, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, a presentare domanda, dal 01 al 30 novembre 2024 presso questo Comune.
Si avverte che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 23 del T.U. delle legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (l).
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al
personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.
Si avverte inoltre che, tenuti conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già
iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono
ripresentare nuove domande di iscrizione.