Testo completo della notizia
IL SINDACO
VISTO l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 ,n. 287, .modificato dall 'art,. 3 della Legge 5 maggio
1952,n.405;
VISTA la legge 27 dicembre 1956, n.1141;
CONSIDERATO che la Commissione comunale dovrà compilare gli elenchi dei Giudici Popolari,
uomini e donne, per la Corte di Assise e di Assise di Appello entro il 10 agosto 2025;
INVITA
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Castel di Lucio che non iscritti negli albi definitivi dei
Giudici Popolari, ma che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della
legge 10 aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice
Popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 12, a presentare domanda al Comune di Castel di Lucio per essere
iscritti nei rispettivi albi integrativi entro il 31 luglio 2025-
La domanda può essere presentata brevi manu all'Uffìcio protocollo del Comune o tramite PEC
all'mdirizzo:protocollocasteldilucio@pec.it
I requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione nei suddetti albi sono i seguenti:
a) Cittadinanza Italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) Buona condotta morale,-
e) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) Titolo di studio finale scuola media di primo grad- se trattasi di Giudici Popolari delle Corti di
Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), e) è richiesto il possesso del titolo
finale di studio rilasciato dalla scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non Possono assumere il ruolo di Giudici Popolari (art.12 L.287/51):
Magistrati ed in genere Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche
se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione